Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

 

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 5, c. 2

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(Art.5 comma 1 D.Lgs. n. 97/2016)
L’istituto dell’ “Accesso civico semplice”,introdotto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013 , come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2016 n. 97, disciplina il diritto di chiunque di richiedere documenti , informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione.

Come esercitare il diritto
Le istanze di accesso civico semplice non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, sono gratuite e non devono essere motivate. Esse, però, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.

Le istanze devono essere presentate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite:

  • Posta ordinaria: Comune di Cavallino-Via Pietro Ciccarese 5-73020-Cavallino (LE)
  • Posta elettronica: all’indirizzo di P.E.C - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Consegna a mano presso il Protocollo generale, Via Pietro Ciccarese 5 - 73020 - Cavallino (LE)



 

L’oggetto dell’accesso civico semplice

Sono oggetto di accesso civico semplice

i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Università degli Studi di Messina, qualora la stessa ne abbia omesso la pubblicazione.
 
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Dirigente competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta sul sito web entro 30 giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di diniego totale dell’accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
 
Si allega il modulo per l’istanza di accesso civico semplice