Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

 

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 5, c. 2

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Art.5 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016)
L’Istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo e precisamente:
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
a) difesa e interessi militari;
b) sicurezza nazionale;
c) sicurezza pubblica;
d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
e) indagini su reati;
f) attività ispettive;
g) relazioni internazionali.
2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
a) libertà e segretezza della corrispondenza;
b) protezione dei dati personali;
c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d’autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.
 
L’accesso civico generalizzato è escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.
 
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  3. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 
Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

La richiesta può essere inviata tramite:

  1. Posta ordinaria: all’indirizzo del Comune di Cavallino -Via Pietro Ciccarese 5 - 73020 - Cavallino
  2. Posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  3. Consegna a mano presso il Protocollo Generale, Via Pietro Ciccarese 5 - 73020 - Cavallino

Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Tutela dell’accesso civico generalizzato
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si allega il modulo dell’istanza di accesso civico generalizzato