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Ordinanza Sindacale del 01/03/2012: responsabili apicali - sistema delle sostituzioni
Art. 2 commi 8 e 9 della Legge 241/90 novellati dall’art. 1 D.L. 5/2012 – Decreto semplificazioni e sviluppo - convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35)
Potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del responsabile del procedimento.
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 indicante le norme sul procedimento amministrativo e le successive modifiche introducono alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare la tutela del privato contro l’eventuale mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.
In tali ipotesi scattano l’esercizio del potere sostitutivo e il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al soggetto inadempiente.
L’introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia della corretta azione amministrativa.
Il disposto normativo prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, l’organo di governo deve indicare, tra le figure apicali il soggetto a cui attribuire il potere di iniziativa in caso di inerzia.
Il Sindaco con propria ordinanza del 01/03/2012, riportata a piè di pagina, ha individuato i soggetti titolari del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile del servizio che nei termini di legge non abbia concluso il procedimento per inerzia o ritardo dello stesso.
L’esercizio del potere sostitutivo deve comunque essere sollecitato con richiesta del privato interessato al provvedimento indirizzata al titolare del potere sostitutivo stesso.
Il sostituto, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, servendosi delle strutture competenti, ha un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per l’adozione del provvedimento.