Procedimenti Settore VIII

ATTENZIONE!
In considerazione della continua introduzione o eliminazione di procedimenti (spesso introdotti da nuove norme statali o regionali) gli elenchi non possono essere esaustivi, pertanto, per i procedimenti che non sono inclusi nelle tabelle/elenco allegate o qualora non sia previsto nulla, i tempi di conclusione sono - al massimo - di 30 giorni decorrenti dalla data dell'evento che ne ha sancito l'inizio.

Procedimenti Settore II

ATTENZIONE!
In considerazione della continua introduzione o eliminazione di procedimenti (spesso introdotti da nuove norme statali o regionali) gli elenchi non possono essere esaustivi, pertanto, per i procedimenti che non sono inclusi nelle tabelle/elenco allegate o qualora non sia previsto nulla, i tempi di conclusione sono - al massimo - di 30 giorni decorrenti dalla data dell'evento che ne ha sancito l'inizio.

Procedimenti Settore I

ATTENZIONE!
In considerazione della continua introduzione o eliminazione di procedimenti (spesso introdotti da nuove norme statali o regionali) gli elenchi non possono essere esaustivi, pertanto, per i procedimenti che non sono inclusi nelle tabelle/elenco allegate o qualora non sia previsto nulla, i tempi di conclusione sono - al massimo - di 30 giorni decorrenti dalla data dell'evento che ne ha sancito l'inizio.

Procedimenti Settore III

ATTENZIONE!
In considerazione della continua introduzione o eliminazione di procedimenti (spesso introdotti da nuove norme statali o regionali) gli elenchi non possono essere esaustivi, pertanto, per i procedimenti che non sono inclusi nelle tabelle/elenco allegate o qualora non sia previsto nulla, i tempi di conclusione sono - al massimo - di 30 giorni decorrenti dalla data dell'evento che ne ha sancito l'inizio.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 35, c. 3

Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

  1. i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;