Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi al servizio del Bacino LE/1 sito in Comune di Cavallino (LE) Loc. "LE MATE"

Relazione Annuale LE MATE 2012 (Stralcio)

Relazione Annuale LE MATE 2013 (Stralcio)

Relazione Annuale LE MATE 2014 (Stralcio)

Relazione Annuale LE MATE 2015 (Stralcio)

Relazione Annuale LE MATE 2016 (Stralcio)

AIA LE MATE

AIA LE MATE - Aggiornamento

Piattaforma di trattamento RSU ubicata nel Comune di Cavallino (LE), Loc. Masseria Guarini a servizio del Bacino di utenza LE1.

Relazione Annuale 2011 (Stralcio)

Relazione Annuale 2012 (Stralcio)

Relazione Annuale 2013 (Stralcio)

Relazione Annuale 2014 (Stralcio)

Relazione Annuale 2015 (Stralcio)

Relazione Annuale 2016 (Stralcio)

AIA_15_10_2008

AIA_2008_Rinnovamento

Stato della salute e della sicurezza umana

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 40, c. 2

Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

 

 

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 40, c. 2

Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 - Art. 40, c. 2

Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».